Art. 18.
(Attribuzioni del consiglio regionale).

      1. Il consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

          a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

          b) vigila per la tutela del titolo di perito agrario e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

 

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          c) fornisce mensilmente al collegio nazionale, nominativi relativi alle avvenute iscrizioni, cancellazioni e reiscrizioni;

          d) adotta i provvedimenti disciplinari;

          e) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;

          f) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza del collegio, predispone annualmente il conto preventivo ed il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

          g) designa i periti agrari chiamati a far parte di organismi presso pubbliche amministrazioni, enti ed organizzazioni di categoria;

          h) dispone la convocazione delle assemblee;

          i) provvede alla gestione finanziaria e stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento del collegio, una tassa per la iscrizione all'albo professionale o nell'elenco speciale, una tassa per il rilascio di certificati, di attestati e delle tessere, un contributo annuo per far fronte ad ulteriori spese. Partecipa inoltre, anche finanziariamente, ad iniziative di altri enti ritenute utili alla categoria;

          l) sospende o cancella dall'albo, o dall'elenco speciale, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al collegio regionale ed al collegio nazionale;

          m) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti anche stipulando convenzioni con enti pubblici o privati;

          n) interviene per comporre le contestazioni e le controversie che insorgono tra gli iscritti all'albo;

          o) esprime pareri, previa richiesta del consiglio nazionale e di enti pubblici, sui criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità spettanti ai periti agrari;

          p) dichiara decaduto il consigliere nei casi previsti dalla presente legge;

          q) determina i criteri di rimborso delle spese e delle indennità da corrispondere ai consiglieri ed ai membri nominati in seno alle commissioni ed a quanti partecipano alle attività del collegio;

 

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          r) rappresenta i periti agrari nei rapporti con gli organi politici ed amministrativi della regione;

          s) coordina le questioni di autonoma competenza delle province, formulando in proposito indirizzi ed orientamenti nell'interesse della categoria, allo scopo deputando il delegato territorialmente competente, e può nominare una consulta a livello provinciale con poteri e durata determinati, coordinata dal delegato provinciale più anziano di iscrizione all'albo;

          t) assume iniziative presso qualsiasi organismo a livello regionale e provinciale su questioni che interessano l'esercizio della professione dei periti agrari e dei periti agrari laureati iscritti all'albo e nell'elenco speciale;

          u) istituisce commissioni di studio per i problemi di sua competenza;

          v) raccoglie informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffonde;

          z) coordina sul piano regionale le attività di promozione della categoria professionale e di aggiornamento e di formazione per i professionisti;

          aa) compie studi, indagini ed altre attività anche senza ricevere sussidi pubblici e privati;

          bb) delibera sull'organizzazione dei suoi uffici;

          cc) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede all'aggiornamento delle iscrizioni, cancellazioni e revisioni.